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APE: che fare in caso di stipula di un preliminare, della vendita o dell’affitto di un immobile?
La Legge 90/2013 (di conversione al Decreto 63/2013) introduce l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) per rispondere ai criteri definiti dalla Direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica degli edifici.
Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo “Studio civilistico n. 657-2013/C”, fornisce un nuovo approfondimento sulla normativa in materia di APE.
Il documento, dopo un’ampia introduzione normativa, tratta i seguenti argomenti:
- obbligo di dotazione, allegazione e consegna dell’APE
- esclusione dell’obbligo di dotazione e allegazione dell’APE
- validità temporale dell’APE
- soggetti certificatori
In particolare, viene chiarito che l’obbligo di dotazione dell’APE, ancor prima del rilascio del certificato di agibilità, riguarda non solo gli edifici di nuova costruzione, ma anche gli edifici ristrutturati, se l’intervento supera il 25% della superficie totale dell’edificio.
L’obbligo di dotazione e consegna è previsto nei casi di stipula di contratto preliminare di vendita e di annunci commerciali.
L’obbligo di allegazione, strettamente legato all’obbligo di dotazione, pena la nullità del contratto stesso, riguarda:
- gli atti di vendita;
- gli atti di trasferimento a titolo oneroso;
- gli atti di trasferimento a titolo gratuito;
- i nuovi contratti di locazione.
Infine, viene chiarito che l’obbligo di consegna dell’APE è previsto a favore:
- dell’acquirente
- del beneficiario
- del nuovo conduttore
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